Guida ai servizi


PROCEDURE ALTERNATIVE AL RICORSO IN TRIBUNALE PER SEPARAZIONI E DIVORZI

Cos'è

In alcuni casi la legge consente delle procedure alternative rispetto al ricorso in Tribunale. Tali procedure riguardano i seguenti servizi:
• Separazione consensuale,
• Divorzio congiunto,
• Modifiche alle condizioni di separazione e divorzio.

Le procedure alternative offrono la possibilità di rivolgersi al proprio Comune o di procedere con una negoziazione assistita da uno o più avvocati.

IN COMUNE INNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

I coniugi che vogliono separarsi consensualmente (far cessare gli effetti civili del matrimonio religioso) o divorziare congiuntamente (ottenere lo scioglimento del matrimonio civile) o ottenere la modifica concorde delle condizioni di separazione o divorzio, possono comparire innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, ovvero il Sindaco o un suo delegato.
Questa procedura può essere utilizzata a condizione che:
• vi sia completo accordo tra i richiedenti
• non vi siano figli non economicamente autosufficienti oppure incapaci o portatori di handicap grave
• l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (ad esempio l’uso della casa coniugale o l’assegno di mantenimento).

L’Ufficiale di Stato Civile competente è quello del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui l’atto di matrimonio è stato iscritto o trascritto.
Non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIU’ AVVOCATI

La procedura è finalizzata a far sì che i coniugi, assistiti da almeno un avvocato per parte, possano arrivare ad un accordo entro un certo termine.

Se non si è in presenza di figli minori, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap, l’accordo raggiunto è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale se non ravvisa irregolarità rilascia agli avvocati il nulla-osta. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro il termine di 10 giorni copia autenticata dell’accordo all’Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per le necessarie annotazioni.

Invece, nei casi in cui ci sono figli nelle condizioni sopra citate, l’accordo raggiunto con l’assistenza dell’avvocato deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale se ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli lo autorizza. Ove invece ritenga che non vi sia questa rispondenza lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che dispone la comparizione dei coniugi entro 30 giorni, quindi provvede senza ritardo.

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita ha lo stesso valore dei corrispondenti provvedimenti giudiziali.