Guida ai servizi


CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI PERSONE E SOCIETÀ NON FALLIBILI

Cos'è

La crisi da sovraindebitamento si verifica quando un soggetto vive un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte (ovvero tra i pagamenti che deve effettuare) ed il patrimonio liquidabile, e non abbia possibilità di far fronte ai propri impegni.

Il soggetto in crisi può accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.


Normativa di riferimento

Legge 3/2012 (Capo II – Sezione I), integrata e modificata dalla legge 221/2012.


Chi può richiedere il servizio

Il servizio riguarda i soggetti non fallibili (privati in genere, professionisti, piccoli imprenditori, etc.). Attività commerciali che contemporaneamente abbiano:
• attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 € nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza o dall’inizio dell’attività (se di durata inferiore)
• ricavi lordi non superiori a 200.000 € nei medesimi esercizi
• ammontare di debiti non scaduti non superiore a 500.000 €


Documentazione necessaria

La proposta di accordo deve essere depositata con:
• l’elenco di tutti i creditori
• l’indicazione delle somme ad essi dovute
• l’attestazione della fattibilità del piano rilasciata dell’organismo di composizione della crisi
• altro specificamente previsto dall’art 9 legge 3/2012


Come funziona

Verificata la sussistenza dei requisiti, il giudice fissa immediatamente un’udienza.

L’organismo di composizione della crisi dà avviso ai creditori della proposta del debitore e della fissazione di udienza.

All’udienza il giudice dispone, per un massimo di 120 giorni, il blocco delle azioni cautelari ed esecutive nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore; provvedimento che è inefficace per i titolari di crediti impignorabili (come, ad es., i crediti alimentari).

Dopo l’udienza, i creditori che vogliono aderire all’accordo devono far pervenire all’organismo di composizione della crisi una dichiarazione sottoscritta con cui manifestano il proprio consenso alla proposta.

L’accordo potrà essere omologato solo se viene così prestato il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti.

Dalla data dell’omologazione dell’accordo e per un periodo non superiore ad un anno, scatterà un nuovo blocco delle azioni cautelari ed esecutive nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.


Modulistica

Non presente.


Assistenza legale

Non necessaria.


Costi

• Contributo unificato di 98 €
• Diritti di cancelleria di 27 €


Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Ruolo Generale Civile – Registro Volontaria Giurisdizione”, Piano Primo, Stanza 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.