Guida ai servizi


AUTORIZZAZIONE A VENDERE PROPRIETÀ DI INCAPACE

Cos'è

La definizione di incapace riguarda il soggetto minorenne sottoposto a tutela, il soggetto inabilitato o interdetto.
Quando bisogna procedere alla definizione di determinati atti verso un soggetto incapace, allora il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere autorizzazione al Tribunale.
Gli atti che richiedono autorizzazione sono
• la vendita di beni mobili o immobili
• la costituzione di pegni o ipoteche
• il procedere a divisioni o il promuovere giudizi
• operare compromessi, transazioni o accettare concordati.
Nel caso di minore sottoposto a potestà genitoriale, non occorre l’autorizzazione per la vendita di beni mobili.
Per la vendita di beni immobili è sufficiente l’autorizzazione del Giudice Tutelare.


Normativa di riferimento

Codice Civile art. 320 5° comma - 375-394/424-411 Codice di procedura civile art. 732 -747


Chi può richiedere il servizio

I soggetti che, a vario titolo a seconda dei casi previsti, si occupano di tutelare l’incapace.


Documentazione necessaria

Documenti da allegare:
• Originale della perizia asseverata e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda


Come funziona

La domanda per ottenere l’autorizzazione alla vendita è proposta con ricorso diretto al Tribunale. Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza dell’incapace.

La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a chi ha presentato la domanda o ad un suo rappresentante munito di delega.

Prima di depositare la domanda per l’autorizzazione al Tribunale, l’interessato deve ottenere un parere da parte del Giudice Tutelare: il parere va poi apposto sulla domanda (il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme con il ricorso). Competente per il parere è il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o dell’interdetto. Le parti si recheranno dal notaio per la vendita muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione del Tribunale


Modulistica

• Ricorso per l’autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore


Assistenza legale

L’assistenza legale è obbligatoria


Costi

• Esente dal contributo unificato per minore, interdetti e inabilitati
• marca da bollo da 27 €


Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria Giurisdizione”, Piano Primo, Stanza 54, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.